1. La competenza ad espletare le procedure per la
copertura dei posti
vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche' di professori
associati e di
ricercatori e' trasferita alle universita'. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'
articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita'
ita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato
"Ministro", sono disciplinate le modalita' di espletamento delle predette
procedure in conformita' ai criteri contenuti nella presente legge.
1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1,
relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso
prevedere:
1. I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2,
disciplinano i
trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati secondo
criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicita' della
procedura nonche' l'effettuazione dei
medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni
accademici di loro
permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13,
primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382.
1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le
competenze necessarie per esercitare, presso universita', enti pubblici o
soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione.
1. I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo,
nonche' le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato, gia' banditi e
non ancora espletati alla
data di entrata in vigore della presente legge, verranno portati a termine
ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del relativo
bando di concorso.
1. Sono abrogati:
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
2. Le universita' possono emanare, con propri
regolamenti,
disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma
1, limitatamente ai
criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con
regolamenti emanati
dalle universita' sono stabilite le procedure per la copertura dei posti
di cui al comma 1
mediante trasferimento, nonche' per la mobilita' nell'ambito della stessa
sede dei professori e
dei ricercatori.
3. In conformita' a quanto previsto dall'articolo
6 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti
dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono
trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni
, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della
richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati
dal rettore.
4. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio
decreto, rinviare i regolamenti alla universita', indicando le norme
illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti
dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con
deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti,
ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza
assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato
dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi
di legittimita'. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta,
le norme contestate non possono essere emanate.
5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati
nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.
6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla
presente legge decorrono dal 1 B0 novembre di ciascun anno.
Procedure per la nomina in ruolo
a) l'indizione da parte delle singole universita'
di specifici bandi per posti di ricercatore, di professore associato, di
professore ordinario, distinti per settore scientifico-disciplinare;
b) la valutazione comparativa dei candidati, da
effettuare da parte
di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facolta'
che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare
oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonche':
1) nel caso di procedure per la copertura di
posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facolta' che ha
richiesto il bando ha
nominato un professore associato, ovvero da un professore associato se la
medesima facolta' ha
nominato un professore ordinario, nonche' da un ricercatore confermato.
I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio
presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente
fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti
al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario,
a settori affini;
2) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato,
da due professori associati e da due professori ordinari non in servizio
presso l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai
professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, se necessario, a settori
affini;
3) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario,
da quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato
il bando, eletti dai professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori
affini;
c) lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b) da parte degli
atenei con modalita' che consentano una rapida costituzione della commissione
e che prevedano l'indicazione di una sola preferenza;
d) la possibilita' che nei bandi per la nomina in ruolo siano
introdotte limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da presentare
per la valutazione comparativa;
e) i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali
deve essere effettuata la valutazione comparativa, anche prevedendone forme
differenziate, nonche' le modalita' di individuazione e di valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione, ove possibile,
di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Per le
valutazioni relative a:
1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle
quali sostituibile con una prova pratica, ed una orale;
2) posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica
e la discussione dei titoli scientifici; sono altres EC valutati le attivita'
didattiche e i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca
italiani e stranieri, nonche', nelle materie in cui sia richiesta una
specifica competenza in campo clinico, l'attivita' svolta in detto campo;
3) posti di professore ordinario, E8 effettuata una prova didattica per i
candidati non appartenenti alla fascia di professore associato; sono altres
EC valutati l'attivita' didattica e i servizi prestati nelle universita' e
negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonche', nelle materie in cui sia
richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attivita' svolta in
detto campo;
f) l'accertamento, con decreto rettorale, della
regolarita' formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di
procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta
di non piu' di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure
relative a professori associati od ordinari. L'universita' che ha emanato il
bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore
nel caso di procedure relative a ricercatori e puo', nel caso di procedure
relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla
data di accertamento della regolarita' formale degli atti da parte del
rettore:
1) nominare in ruolo, previa delibera motivata
assunta dal consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, uno dei due
idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo
anche da parte di altri atenei. La motivazione fa riferimento a specifiche
esigenze scientifiche e didattiche;
2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata
assunta dal consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, a maggioranza
degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La motivazione
fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche. In tal caso
l'universita', decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente
lettera, puo' procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera g)
ovvero puo' indire una nuova procedura di valutazione comparativa.
Qualora la facolta' lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di
cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai
sensi del numero 1) o del presente numero, essa potra' avvalersi della
possibilita' prevista dalla lettera g) o indire una nuova procedura di
valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni
dall'accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla
valutazione comparativa non utilizzata dalla facolta' per coprire il posto;
g) la possibilita', nel caso di procedure relative a professori
associati e ordinari, per le universita' che non hanno
emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato,
non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare
in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni
comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso
settore scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del
termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle procedure di valutazione
comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di
rinuncia ai sensi della lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in
ruolo da parte delle universita' entro il termine di tre anni, decorrente
dalla data del provvedimento di accertamento della regolarita' formale
degli atti della commissione che li ha proposti;
h) i termini per l'espletamento della procedura
di valutazione e le relative forme di pubblicita', che comprendono comunque
i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente
la commissione. Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici
per via telematica e tramite il bollettino ufficiale del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
i) il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni di
cui alla lettera b), di far parte di altre commissioni per un periodo di
un anno, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedure di valutazione comparativa;
l) il numero massimo di domande di partecipazione
da parte di un candidato a procedure di valutazione comparativa in un
periodo determinato;
m) il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori,
di partecipare in qualita' di candidati a valutazioni comparative per posti
del medesimo livello.
Trasferimenti
Dottorato di ricerca
2. Le universita', con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso
e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza,
le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al
comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4, in conformita' ai
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con
decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale
e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari. I corsi possono essere
altresi' istituiti da consorzi di universita'.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche'
alle borse di studio
conferite dalle universita' per attivita' di ricerca post-laurea si applicano
le disposizioni di
cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398.
Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la
ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di
borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di
ricerca e per attivita' di ricerca post-laurea e post-dottorato.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato mediante
convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso
di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale,
strutture ed attrezzature idonee.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la
frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio
economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi, e
l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione
comparativa del merito. In
caso di parita' di merito prevarra' la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di
studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con
soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalita'
e procedure deliberate dagli organi competenti delle universita'.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di
ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita' di
ricerca non universitaria, E8 determinata con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto
con gli altri Ministri interessati.
8. Le universita' possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attivita' di
dattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e'
facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a
diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.
Norme transitorie
2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e
associato bandite entro il primo biennio dal
la scadenza del termine di novanta giorni di cui all'articolo 1, comma 1,
le commissioni possono proporre fino a tre idonei.
Abrogazione di norme
a) l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n.
31, gli articoli da 41 a 49 e da 54
a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e ogni altra disposizione vigente in materia di reclutamento dei ricercatori
e dei professori universitari, a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1;
b) gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e
all'articolo 8, comma 3, le parole "salvo quanto previsto dall'articolo 3
della presente legge" della legge 30 novembre 1989, n. 398, e ogni altra
disposizione incompatibile con le norme di cui all'articolo 4, a decorrere
dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 4, comma 2.
2. Per ciascuna universita', con l'emanazione
dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, cessano
di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni
altra disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di ricercatori
e di professori universitari.
3. Restano escluse dall'abrogazione, fino all'entrata in vigore di
una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e professori universitari,
le disposizioni di
cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e
all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di compiti
didattici attribuiti
ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, della predetta legge n.341
del 1990.
Data a Roma, addi' 3 luglio 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e
dell' universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.