Regolamento Dottorato di Ricerca
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA PROCEDURA
PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA
(Emanato con D.R. n. 2341 del 15 Ottobre 1998)
Capo I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
(Oggetto ed ambito di applicazione)
Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 -
1^ comma - del
DPR 3 ottobre 1997, n. 387, il presente
Regolamento disciplina la
procedura per la nomina delle commissioni per l'esame di ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca presso questa Universita' e, per
quanto non disposto dall'art. 71 (comma primo e commi dal terzo
all'ultimo) del DPR 382/1980, quella relativa
allo stesso esame, nonche',
per quanto non previsto dal citato DPR 387/1997
e dall'art. 73 (commi
terzo e quarto) del DPR 382/1980, la procedura
per il conferimento del titolo di dottore di ricerca.
Capo II
AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO
Art. 2
(Composizione e nomina delle commissioni)
- Per l'esame di ammissione a ciascun corso e' istituita una
commissione composta da tre docenti di ruolo, eventualmente anche di altri
atenei italiani e stranieri, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari
cui si riferisce il corso. Dei componenti, due effettivi e due supplenti
sono estratti a sorte tra sei (di cui almeno tre di ruolo presso questo
Ateneo) designati dal dipartimento, dai dipartimenti o dalle facolta'
interessati ed uno, esterno a questo Ateneo, e' scelto mediante sorteggio
fra tre nominativi designati dalle sopraindicate strutture.
- Ogni sede consorziata puo' designare, su richiesta obbligatoria delle
strutture di cui al primo comma, un nominativo da inserire nella rosa per il
sorteggio del terzo componente.
- Le commissioni sono nominate dal Rettore con proprio decreto.
- I dipartimento e le Facolta' di questo Ateneo, di cui al primo comma del presente
articolo, e le sedi eventualmente consorziate provvedono alle designazioni
ed ai sorteggi, di cui ai precedenti commi 1 e
2,
nei venti giorni successivi
alla ricezione della richiesta. In caso di designazione da parte
delle sedi consorziate, il sorteggio e' effettuato entro dieci giorni
dalla data di ricezione della stessa designazione da parte delle citate
strutture di questo Ateneo. Trascorsi inutilmente i termini sopraindicati,
il Rettore provvede direttamente alla nomina delle Commissioni.
- Le designazioni e le operazioni di sorteggio sono verbalizzate.
- Presidente della commissione e' il professore di prima fascia con maggiore
anzianita' nel ruolo. Segretario e' il professore di seconda fascia con
minore anzianita' nel ruolo o, in mancanza, il professore di prima fascia
con minore anzianita' nel ruolo.
Art. 3
(Cooptazione di esperti in lingua straniera)
Il Presidente puo' cooptare, dandone comunicazione al rettore dell'Universita'
di Lecce, uno o piu' esperti per la valutazione della conoscenza delle
lingue straniere. In tal caso l'esperto si esprime unicamente su tale
aspetto della prova.
Art. 4
(Modalita' concorsuali)
- La procedura concorsuale dovra' assicurare una idonea valutazione
comparativa dei candidati. Le prove d'esame saranno tese ad accertare
l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Lo svolgimento del
colloquio e'pubblico.
- Si applicano le disposizioni previste dal bando di concorso.
- Gli atti concorsuali sono pubblici.
- L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio.
E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della o delle
lingue straniere indicate dal candidato.
In relazione alle qualita' accertate, la Commissione attribuisce a ogni
candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. Ciascun commissario
attribuisce al candidato fino a 20 punti per ciascuna prova. E' ammesso
alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta
un punteggio non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato solo
se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60.
Al termine delle prove d'esame la Commissione compila la graduatoria generale
di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.
Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli
ammessi al corso decade qualora non esprima la propria accettazione entro
15 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso gli
subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade
qualora qualcuno degli ammessi rinunci prima dell'inizio del corso.
Art. 5
(Ultimazione dei lavori ed inizio dei corsi)
- La Commissione dovra' completare le operazioni concorsuali entro 90 giorni
dalla ricezione delle comunicazioni del provvedimento di costituzione e,
comunque, non oltre il 15 febbraio.
- I corsi del primo anno di dottorato dovranno avere inizio entro e non oltre
il mese di febbraio. I dottorati per i quali non sara' rispettato il termine
indicato avranno decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo.
Capo III
ESAMI FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
Art. 6
(Composizione e nomina delle Commissioni)
- Per l'esame finale di ciascun corso di dottorato e' costituita una
commissione giudicatrice.
- La Commissione giudicatrice e' nominata dal Rettore, sentito il Collegio
del dottorato, che avra' cura di accertarsi preventivamente della
disponibilita' dei docenti, ed e' composta da due professori ordinari e un
professore associato, che non siano componenti del Collegio dei Docenti ed
e' integrata in qualita' di esperti per ogni dottorando dal tutore e da un
esperto, anche straniero indicato dal Collegio dei docenti, scelto nell'ambito
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. L'esperto puo'
anche limitarsi ad inviare una relazione scritta sulla tesi di dottorato.
- Nel caso di dottorati di ricerca istituiti a seguito di accordi
internazionali, le Commissioni sono costituite secondo le modalita' previste
dagli accordi stessi.
- Presidente della Commissione e' il Professore di I fascia con maggiore
anzianita' nel ruolo; segretario e' il Professore di II fascia.
- Le Commissioni sono nominate entro il 1^ Novembre di ogni anno per quei
dottorati che completano le attivita' il 31 ottobre dello stesso anno. Le
eventuali dimissioni dei componenti, adeguatamente motivate, acquisteranno
efficacia all'atto dell'accoglimento da parte del Rettore.
Art. 7
(Adempimenti delle Commissioni)
- Il Presidente della Commissione, sentiti gli altri componenti, fissa la
data dell'esame finale in un periodo temporale compreso tra il 1^ Novembre
e il 28 Febbraio, comunicando data, ora e luogo prescelti al candidato ed
all'ufficio Dottorato di Ricerca almeno 20 giorni prima. Gli esami si
svolgono presso strutture dell'Universita' di Lecce. I componenti le
Commissioni riceveranno l'elenco dei candidati nonche' copia della relazione
del Collegio dei Docenti attestante l'attivita' svolta e l'ammissione
all'esame finale di ciascun candidato.
- I lavori della Commissione devono essere completati improrogabilmente
entro 10 giorni dalla data dell'esame finale con la consegna degli atti.
Unitamente agli atti, la Commissione consegnera' le copie delle tesi dei
candidati.
- Decorso tale termine senza che la Commissione abbia concluso i lavori,
essa decade ed il Rettore nomina, sentito il coordinatore del dottorato, una
nuova commissione con esclusione dei componenti decaduti effettivi e di quelli
supplenti, che eventualmente siano responsabili dell'inadempimento, in solido
con quelli effettivi.
Art. 8
(Adempimenti dei candidati)
- I candidati che concludono il ciclo dei corsi di dottorato sono tenuti
a presentare all'Ufficio Dottorato di Ricerca, entro il termine perentorio del
30 settembre, domanda di ammissione all'esame finale. La domanda dovra'
riportare il recapito presso il quale si intende essere convocati e
l'eventuale recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica.
- I candidati dovranno consegnare al Coordinatore quattro copie della tesi.
Il Coordinatore dopo averle firmate curera' la conservazione di una copia e
la consegna delle rimanenti alla Commissione, assieme a copia della relazione
del Collegio dei Docenti sull'attivita' svolta dal dottorando.
- La tesi, che puo' essere redatta anche in lingua straniera, previa
autorizzazione del Collegio dei docenti, deve comunque riportare una breve
esposizione riassuntiva del lavoro svolto sia in lingua italiana, sia
nell'eventuale altra lingua straniera prescelta.
Art. 9
(Espletamento dell'esame finale)
- L'esame finale consiste nella valutazione dei risultati scientifici
conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca
nei rispettivi settori e della formazione scientifica raggiunta dai
candidati nel corso degli studi. La valutazione avviene attraverso l'esame
della relazione del Collegio dei docenti sulla complessiva attivita' svolta
dai candidati, della tesi finale scritta e della esposizione che ne viene fatta.
La tesi puo' essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione
del Collegio dei docenti.
- L'esame si intende superato dal candidato se la Commissione esprime un
giudizio globale positivo.
- Le sedute degli esami finali sono pubbliche ed e' assicurata la pubblicita'
degli atti relativi, ivi compresi i giudizi espressi sui singoli candidati.
- I candidati che riportano valutazione negativa non potranno, in alcun caso,
ripetere l'esame finale.
- Il candidato e' convocato per l'esame finale mediante raccomandata con
avviso di ricevimento o con posta celere presso il recapito indicato nella
domanda di ammissione, almeno dieci giorni prima della data fissata.
Un'eventuale comunicazione per posta elettronica e' considerata validamente
effettuata qualora il destinatario ne accusi ricevuta col medesimo mezzo.
Art. 10
(Assenza agli esami finali)
- Il Presidente della Commissione puo' rinviare l'esame finale su richiesta
del candidato motivata da cause di forza maggiore debitamente documentate.
Qualora il Presidente ritenga il rinvio non possibile e/o non giustificato
il Rettore puo' autorizzare, qualora ritenga la richiesta giustificata, il
rinvio dell'esame finale al ciclo successivo. In caso di mancata attivazione
del corso il Rettore puo' nominare apposita commissione con le modalita' di
cui al precedente art. 6 oppure ammettere il candidato all'esame in altra sede
universitaria.
Art. 11
(Conseguimento e rilascio del titolo di dottore di ricerca)
- Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal Rettore e si consegue
all'atto del superamento dell'esame finale. L'Universita' di Lecce ne certifica
il conseguimento.
- Il diploma di ricerca e' sottoscritto dal Rettore, dal Direttore Amministrativo
e dal coordinatore del corso di dottorato.
- Su richiesta degli interessati, nelle more della consegna del diploma
originale, l'ufficio Dottorato di ricerca puo' rilasciare un certificato
sostitutivo dello stesso. Detto certificato si rilascia in unico esemplare
e deve essere restituito alla consegna del diploma originale.
Art. 12
(Riconoscimento del titolo conseguito in Universita' non italiane)
Coloro che abbiano conseguito presso Universita' non italiane il titolo di
dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica, possono chiederne il
riconoscimento in base alla normativa vigente.
Art. 13
(Disposizioni finali)
L'Universita' di Lecce successivamente al rilascio del titolo, cura il
deposito della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
Art. 14
(Norma transitoria)
In prima applicazione del presente Regolamento il termine del 30 Settembre
stabilito dall'art. 8 - primo comma - e' prorogato al 30 Novembre 1998.
Torna Su