REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA PROCEDURA 
PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA


(Emanato con D.R. n. 2341 del 15 Ottobre 1998)

Capo I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
(Oggetto ed ambito di applicazione)

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 - 1^ comma - del DPR 3 ottobre 1997, n. 387, il presente Regolamento disciplina la procedura per la nomina delle commissioni per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca presso questa Universita' e, per quanto non disposto dall'art. 71 (comma primo e commi dal terzo all'ultimo) del DPR 382/1980, quella relativa allo stesso esame, nonche', per quanto non previsto dal citato DPR 387/1997 e dall'art. 73 (commi terzo e quarto) del DPR 382/1980, la procedura per il conferimento del titolo di dottore di ricerca.

Capo II
AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO

Art. 2
(Composizione e nomina delle commissioni)

  1. Per l'esame di ammissione a ciascun corso e' istituita una commissione composta da tre docenti di ruolo, eventualmente anche di altri atenei italiani e stranieri, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso. Dei componenti, due effettivi e due supplenti sono estratti a sorte tra sei (di cui almeno tre di ruolo presso questo Ateneo) designati dal dipartimento, dai dipartimenti o dalle facolta' interessati ed uno, esterno a questo Ateneo, e' scelto mediante sorteggio fra tre nominativi designati dalle sopraindicate strutture.
  2. Ogni sede consorziata puo' designare, su richiesta obbligatoria delle strutture di cui al primo comma, un nominativo da inserire nella rosa per il sorteggio del terzo componente.
  3. Le commissioni sono nominate dal Rettore con proprio decreto.
  4. I dipartimento e le Facolta' di questo Ateneo, di cui al primo comma del presente articolo, e le sedi eventualmente consorziate provvedono alle designazioni ed ai sorteggi, di cui ai precedenti commi 1 e 2, nei venti giorni successivi alla ricezione della richiesta. In caso di designazione da parte delle sedi consorziate, il sorteggio e' effettuato entro dieci giorni dalla data di ricezione della stessa designazione da parte delle citate strutture di questo Ateneo. Trascorsi inutilmente i termini sopraindicati, il Rettore provvede direttamente alla nomina delle Commissioni.
  5. Le designazioni e le operazioni di sorteggio sono verbalizzate.
  6. Presidente della commissione e' il professore di prima fascia con maggiore anzianita' nel ruolo. Segretario e' il professore di seconda fascia con minore anzianita' nel ruolo o, in mancanza, il professore di prima fascia con minore anzianita' nel ruolo.
Art. 3
(Cooptazione di esperti in lingua straniera)

Il Presidente puo' cooptare, dandone comunicazione al rettore dell'Universita' di Lecce, uno o piu' esperti per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere. In tal caso l'esperto si esprime unicamente su tale aspetto della prova.

Art. 4
(Modalita' concorsuali)
  1. La procedura concorsuale dovra' assicurare una idonea valutazione comparativa dei candidati. Le prove d'esame saranno tese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. Lo svolgimento del colloquio e'pubblico.
  2. Si applicano le disposizioni previste dal bando di concorso.
  3. Gli atti concorsuali sono pubblici.
  4. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio. E' compresa nella prova orale una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato. In relazione alle qualita' accertate, la Commissione attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. Ciascun commissario attribuisce al candidato fino a 20 punti per ciascuna prova. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60. Al termine delle prove d'esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al corso decade qualora non esprima la propria accettazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. In tal caso gli subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci prima dell'inizio del corso.
Art. 5
(Ultimazione dei lavori ed inizio dei corsi)
  1. La Commissione dovra' completare le operazioni concorsuali entro 90 giorni dalla ricezione delle comunicazioni del provvedimento di costituzione e, comunque, non oltre il 15 febbraio.
  2. I corsi del primo anno di dottorato dovranno avere inizio entro e non oltre il mese di febbraio. I dottorati per i quali non sara' rispettato il termine indicato avranno decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo.

Capo III
ESAMI FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 6
(Composizione e nomina delle Commissioni)

  1. Per l'esame finale di ciascun corso di dottorato e' costituita una commissione giudicatrice.
  2. La Commissione giudicatrice e' nominata dal Rettore, sentito il Collegio del dottorato, che avra' cura di accertarsi preventivamente della disponibilita' dei docenti, ed e' composta da due professori ordinari e un professore associato, che non siano componenti del Collegio dei Docenti ed e' integrata in qualita' di esperti per ogni dottorando dal tutore e da un esperto, anche straniero indicato dal Collegio dei docenti, scelto nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. L'esperto puo' anche limitarsi ad inviare una relazione scritta sulla tesi di dottorato.
  3. Nel caso di dottorati di ricerca istituiti a seguito di accordi internazionali, le Commissioni sono costituite secondo le modalita' previste dagli accordi stessi.
  4. Presidente della Commissione e' il Professore di I fascia con maggiore anzianita' nel ruolo; segretario e' il Professore di II fascia.
  5. Le Commissioni sono nominate entro il 1^ Novembre di ogni anno per quei dottorati che completano le attivita' il 31 ottobre dello stesso anno. Le eventuali dimissioni dei componenti, adeguatamente motivate, acquisteranno efficacia all'atto dell'accoglimento da parte del Rettore.
Art. 7
(Adempimenti delle Commissioni)
  1. Il Presidente della Commissione, sentiti gli altri componenti, fissa la data dell'esame finale in un periodo temporale compreso tra il 1^ Novembre e il 28 Febbraio, comunicando data, ora e luogo prescelti al candidato ed all'ufficio Dottorato di Ricerca almeno 20 giorni prima. Gli esami si svolgono presso strutture dell'Universita' di Lecce. I componenti le Commissioni riceveranno l'elenco dei candidati nonche' copia della relazione del Collegio dei Docenti attestante l'attivita' svolta e l'ammissione all'esame finale di ciascun candidato.
  2. I lavori della Commissione devono essere completati improrogabilmente entro 10 giorni dalla data dell'esame finale con la consegna degli atti. Unitamente agli atti, la Commissione consegnera' le copie delle tesi dei candidati.
  3. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia concluso i lavori, essa decade ed il Rettore nomina, sentito il coordinatore del dottorato, una nuova commissione con esclusione dei componenti decaduti effettivi e di quelli supplenti, che eventualmente siano responsabili dell'inadempimento, in solido con quelli effettivi.
Art. 8
(Adempimenti dei candidati)
  1. I candidati che concludono il ciclo dei corsi di dottorato sono tenuti a presentare all'Ufficio Dottorato di Ricerca, entro il termine perentorio del 30 settembre, domanda di ammissione all'esame finale. La domanda dovra' riportare il recapito presso il quale si intende essere convocati e l'eventuale recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica.
  2. I candidati dovranno consegnare al Coordinatore quattro copie della tesi. Il Coordinatore dopo averle firmate curera' la conservazione di una copia e la consegna delle rimanenti alla Commissione, assieme a copia della relazione del Collegio dei Docenti sull'attivita' svolta dal dottorando.
  3. La tesi, che puo' essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, deve comunque riportare una breve esposizione riassuntiva del lavoro svolto sia in lingua italiana, sia nell'eventuale altra lingua straniera prescelta.
Art. 9
(Espletamento dell'esame finale)
  1. L'esame finale consiste nella valutazione dei risultati scientifici conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica raggiunta dai candidati nel corso degli studi. La valutazione avviene attraverso l'esame della relazione del Collegio dei docenti sulla complessiva attivita' svolta dai candidati, della tesi finale scritta e della esposizione che ne viene fatta. La tesi puo' essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
  2. L'esame si intende superato dal candidato se la Commissione esprime un giudizio globale positivo.
  3. Le sedute degli esami finali sono pubbliche ed e' assicurata la pubblicita' degli atti relativi, ivi compresi i giudizi espressi sui singoli candidati.
  4. I candidati che riportano valutazione negativa non potranno, in alcun caso, ripetere l'esame finale.
  5. Il candidato e' convocato per l'esame finale mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con posta celere presso il recapito indicato nella domanda di ammissione, almeno dieci giorni prima della data fissata. Un'eventuale comunicazione per posta elettronica e' considerata validamente effettuata qualora il destinatario ne accusi ricevuta col medesimo mezzo.
Art. 10
(Assenza agli esami finali)
  1. Il Presidente della Commissione puo' rinviare l'esame finale su richiesta del candidato motivata da cause di forza maggiore debitamente documentate. Qualora il Presidente ritenga il rinvio non possibile e/o non giustificato il Rettore puo' autorizzare, qualora ritenga la richiesta giustificata, il rinvio dell'esame finale al ciclo successivo. In caso di mancata attivazione del corso il Rettore puo' nominare apposita commissione con le modalita' di cui al precedente art. 6 oppure ammettere il candidato all'esame in altra sede universitaria.
Art. 11
(Conseguimento e rilascio del titolo di dottore di ricerca)
  1. Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. L'Universita' di Lecce ne certifica il conseguimento.
  2. Il diploma di ricerca e' sottoscritto dal Rettore, dal Direttore Amministrativo e dal coordinatore del corso di dottorato.
  3. Su richiesta degli interessati, nelle more della consegna del diploma originale, l'ufficio Dottorato di ricerca puo' rilasciare un certificato sostitutivo dello stesso. Detto certificato si rilascia in unico esemplare e deve essere restituito alla consegna del diploma originale.
Art. 12
(Riconoscimento del titolo conseguito in Universita' non italiane)

Coloro che abbiano conseguito presso Universita' non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica, possono chiederne il riconoscimento in base alla normativa vigente.

Art. 13
(Disposizioni finali)

L'Universita' di Lecce successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Art. 14
(Norma transitoria)

In prima applicazione del presente Regolamento il termine del 30 Settembre stabilito dall'art. 8 - primo comma - e' prorogato al 30 Novembre 1998.

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