Art. 51
(Università e ricerca)
1. Il sistema
universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università
statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli
altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel
1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e
2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di
inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede
annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo,
sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto
degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di
razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in
considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti
universitari previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.