1.	La competenza ad espletare le procedure per la 
copertura dei posti 
vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonche' di professori 
associati e di 
ricercatori e' trasferita alle universita'.  Entro novanta giorni dalla 
 data di entrata in vigore
 della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'
articolo 17, comma 2, 
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita'
ita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato 
"Ministro", sono disciplinate le modalita' di espletamento delle predette 
procedure in conformita' ai criteri contenuti nella presente legge.
 
      1.	I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, 
relativamente alle procedure per la nomina in ruolo, devono in ogni caso 
prevedere:
 
      
1.	I regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, 
disciplinano i  
trasferimenti, assicurando la valutazione comparativa dei candidati secondo 
criteri generali predeterminati e adeguate forme di pubblicita' della 
procedura nonche'  l'effettuazione dei  
medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo tre anni 
accademici di loro  
permanenza in una sede universitaria, anche se in aspettativa ai sensi 
dell'articolo 13,  
primo comma, numeri da 1) a 9), del decreto del Presidente della Repubblica 
 11 luglio 1980, n. 382.
 
      
1.	I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le 
competenze necessarie per esercitare, presso universita', enti pubblici o 
soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione.
 
      
1.	I concorsi di ricercatore e di professore universitario di ruolo, 
nonche' le procedure per l'ammissione ai corsi di dottorato, gia' banditi e 
non  ancora espletati alla  
data di entrata in vigore della presente legge, verranno portati a termine 
 ai sensi della normativa vigente al momento della pubblicazione del relativo 
bando di concorso.
 
      
1.	Sono abrogati:
       
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
 Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto 
obbligo a chiunque  
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 
      2.	Le universita' possono emanare, con propri 
regolamenti,
 disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 
 1, limitatamente ai 
criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con 
 regolamenti emanati
 dalle universita' sono stabilite le procedure per la copertura dei posti 
 di cui al comma 1 
mediante trasferimento, nonche' per la mobilita' nell'ambito della stessa
 sede dei professori e 
dei ricercatori.
      3.	In conformita' a quanto previsto dall'articolo 
 6 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti 
 dell'universita' a maggioranza assoluta dei componenti.  Essi sono 
 trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni 
, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della 
richiesta motivata di riesame.  In assenza di rilievi essi sono emanati 
dal rettore.
      
4.	Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio 
 decreto, rinviare i regolamenti alla universita', indicando le norme
 illegittime e quelle da riesaminare nel merito.  Gli organi competenti 
dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di legittimita' con
 deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti,
 ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza 
 assoluta.  In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro l'atto emanato 
 dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi 
di legittimita'.  Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, 
 le norme contestate non possono essere emanate.
      
5.	I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati 
 nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'universita' e della 
 ricerca scientifica e tecnologica.
      
6.	Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla 
 presente legge decorrono dal 1 B0 novembre di ciascun anno.
Procedure per la nomina in ruolo 
      
a)	l'indizione da parte delle singole universita'
 di specifici bandi per posti di ricercatore, di professore associato, di 
 professore ordinario, distinti per settore scientifico-disciplinare;
      
b)	la valutazione comparativa dei candidati, da 
effettuare da parte 
di commissioni composte da un professore di ruolo nominato dalla facolta'
 che ha richiesto il bando, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare 
 oggetto del bando, ovvero, se necessario, in settori affini, nonche':
            
1) nel caso di procedure per la copertura di 
posti di ricercatore, da un professore ordinario se la facolta' che ha 
richiesto il bando ha 
nominato un professore associato, ovvero da un professore associato se la 
 medesima facolta' ha  
nominato un professore ordinario, nonche' da un ricercatore confermato.  
 I predetti componenti, scelti tra professori e ricercatori non in servizio 
 presso l'ateneo che ha emanato il bando, sono eletti dalla corrispondente 
 fascia di professori di ruolo e dai ricercatori confermati appartenenti 
 al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, 
 a settori affini;
            
2) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore associato, 
da due professori associati e da due professori ordinari non in servizio 
presso l'ateneo che ha emanato il bando, rispettivamente eletti dai 
professori associati e dai professori ordinari appartenenti al settore 
scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, se necessario, a settori 
affini;
            
3) nel caso di procedure per la copertura di posti di professore ordinario, 
da quattro professori ordinari non in servizio presso l'ateneo che ha emanato 
il bando, eletti dai professori ordinari appartenenti al settore 
scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, se necessario, a settori 
affini;
      
c)	lo svolgimento delle elezioni di cui alla lettera b) da parte degli 
atenei con modalita' che consentano una rapida costituzione della commissione 
e che prevedano l'indicazione di una sola preferenza;
      
d)	la possibilita' che nei bandi per la nomina  in ruolo siano  
introdotte limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da presentare 
per la valutazione comparativa;
      
e)	i criteri generali, preventivi e resi pubblici, in base ai quali 
deve essere effettuata la valutazione comparativa, anche prevedendone forme 
differenziate, nonche' le modalita' di individuazione e di valutazione dei 
titoli e delle pubblicazioni, ivi compresa l'utilizzazione, ove possibile, 
di parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.  Per le 
valutazioni relative a:
            
1) posti di ricercatore, sono effettuate anche due prove scritte, una delle 
quali sostituibile con una prova pratica, ed una orale;
            
2) posti di professore associato, sono effettuate anche una prova didattica 
e la discussione dei titoli scientifici; sono altres EC valutati le attivita' 
didattiche e i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca 
italiani e stranieri, nonche', nelle materie in cui sia richiesta una 
specifica competenza in campo clinico, l'attivita' svolta in detto campo;
            
3) posti di professore ordinario,  E8 effettuata una prova didattica per i 
candidati non appartenenti alla fascia di professore associato; sono altres 
EC valutati l'attivita'  didattica e i servizi prestati nelle universita' e 
negli enti di ricerca italiani e stranieri, nonche', nelle materie in cui sia 
richiesta una specifica competenza in campo clinico, l'attivita' svolta in 
detto campo;
      
f)	l'accertamento, con decreto rettorale, della  
regolarita' formale degli atti delle commissioni contenenti, nel caso di 
 procedure relative a ricercatori, l'indicazione del vincitore, e la proposta 
di non piu' di due idonei per ogni posto bandito nel caso di procedure 
relative a professori associati od ordinari.  L'universita' che ha emanato il 
bando per la copertura del posto nomina in ruolo il vincitore 
nel caso di procedure relative a ricercatori e puo', nel caso di procedure 
 relative a professori associati e ordinari, entro sessanta giorni dalla 
 data di accertamento della regolarita' formale degli atti da parte del  
rettore:
            
1) nominare in ruolo, previa delibera motivata  
assunta dal consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, uno dei due 
 idonei, il quale, in caso di rinuncia, perde il titolo alla nomina in ruolo 
anche da parte di altri atenei.  La motivazione fa riferimento a specifiche 
esigenze scientifiche e didattiche;
            
2) non nominare in ruolo, previa delibera motivata
 assunta dal consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, a maggioranza 
degli aventi diritto al voto, nessuno dei due idonei. La motivazione  
fa riferimento a specifiche esigenze scientifiche e didattiche.  In tal caso 
l'universita', decorso il periodo di sessanta giorni di cui alla presente 
lettera, puo' procedere secondo quanto previsto ai sensi della lettera g) 
ovvero puo' indire una nuova procedura di valutazione comparativa. 
  Qualora la facolta' lasci decorrere il periodo di sessanta giorni di 
 cui alla presente lettera senza deliberare sulla copertura del posto ai  
sensi del numero 1) o del presente numero, essa potra' avvalersi della  
possibilita' prevista dalla lettera g) o indire una nuova procedura di 
valutazione comparativa in entrambi i casi dopo che siano trascorsi due anni 
 dall'accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla 
valutazione comparativa non utilizzata dalla facolta' per coprire il posto;
      
g)	la possibilita', nel caso di procedure relative a professori 
associati e ordinari, per le universita' che non hanno  
emanato il bando per la copertura del posto ovvero che, pur avendolo emanato, 
non hanno nominato in ruolo gli idonei di cui alla lettera f), di nominare 
in ruolo per chiamata i candidati risultati idonei a seguito di valutazioni 
comparative svoltesi in altre sedi universitarie per lo stesso  
settore scientifico-disciplinare, dopo il decorso nelle medesime sedi del 
 termine di cui alla lettera f). Gli idonei nelle procedure di valutazione 
 comparativa relative a professori associati e ordinari, salvo il caso di 
 rinuncia ai sensi della lettera f), n. 1), hanno titolo alla nomina in  
ruolo da parte delle universita' entro il termine di tre anni, decorrente 
 dalla data del provvedimento di accertamento della regolarita' formale 
 degli atti della commissione che li ha proposti;
      
h)	i termini per l'espletamento della procedura  
di valutazione e le relative forme di pubblicita', che comprendono comunque 
i giudizi motivati espressi su ciascun candidato da ciascun componente 
 la commissione.  Tali giudizi, in ogni caso, dovranno essere resi pubblici 
per via telematica e tramite il bollettino ufficiale del Ministero 
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
      
i)	il divieto, per i professori eletti in una delle commissioni di  
cui alla lettera b), di far parte di altre commissioni per un periodo di  
un anno, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa 
tipologia di procedure di valutazione comparativa;
      
l)	il numero massimo di domande di partecipazione 
 da parte di un candidato a procedure di valutazione comparativa in un 
periodo determinato;
      
m)	il divieto, per i professori ordinari, associati e per i ricercatori, 
di partecipare in qualita' di candidati a valutazioni comparative per posti 
del medesimo livello.
Trasferimenti 
Dottorato di ricerca 
      
2.	Le universita', con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione 
dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso  
e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo 
programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, 
le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al  
comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4, in conformita' ai 
criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con 
decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale 
 e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo 
parere delle competenti Commissioni parlamentari.  I corsi possono essere  
altresi' istituiti da consorzi di universita'.
      
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' 
alle borse di studio
 conferite dalle universita' per attivita' di ricerca post-laurea si applicano 
le disposizioni di  
cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398.  
Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la 
ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di 
 borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche 
all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di  
ricerca e per attivita' di ricerca post-laurea e post-dottorato.
      
4.	Le universita' possono attivare corsi di dottorato mediante 
convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso 
di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, 
strutture ed attrezzature idonee.
      
5.	Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
      
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun  corso di dottorato;
      
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la 
frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa  del merito e del disagio 
economico;
      
c) il numero, comunque non inferiore alla meta'  dei dottorandi, e  
l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione 
comparativa del merito.  In  
caso di parita' di merito prevarra' la valutazione della situazione economica 
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  
ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997,  e successive modificazioni e integrazioni.
      
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di 
 studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con 
 soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalita'  
e procedure deliberate dagli organi competenti delle universita'.
      
7.	La valutabilita' dei titoli di dottorato di  
ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita' di 
ricerca non universitaria,  E8 determinata con uno o piu' decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto  
con gli altri Ministri interessati.
      
8.	Le universita' possono, in base ad apposito  
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attivita' di 
dattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere 
 l'attivita' di formazione alla ricerca.  La collaborazione didattica  e' 
facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a  
diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.
Norme transitorie 
      
2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e 
associato bandite entro il primo biennio dal 
la scadenza del termine di novanta giorni di cui all'articolo 1, comma 1, 
 le commissioni possono proporre fino a tre idonei.
Abrogazione di norme 
      
a)	l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n.  
31, gli articoli da 41 a 49 e da 54
a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  
e ogni altra disposizione vigente in materia di reclutamento dei ricercatori 
e dei professori universitari, a decorrere dalla data di entrata in 
vigore dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1;
      
b)	gli articoli da 68 a 73 del decreto del Presidente della Repubblica 
11 luglio 1980, n. 382, gli articoli 3 e 7, ad eccezione del comma 2, e 
all'articolo 8, comma 3, le parole "salvo quanto previsto dall'articolo 3 
della presente legge" della legge 30 novembre 1989, n. 398, e ogni altra 
disposizione incompatibile con le norme di cui all'articolo 4, a decorrere 
dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
all'articolo 4, comma 2.
      
2.	Per ciascuna universita', con l'emanazione 
dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, cessano 
di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, 
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni 
 altra disposizione incompatibile in materia di trasferimenti di ricercatori 
e di professori universitari.
      
3.	Restano escluse dall'abrogazione, fino all'entrata in vigore di  
una legge sullo stato giuridico dei ricercatori e professori universitari, 
 le disposizioni di  
cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
 1980, n. 382, e  
all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di compiti 
didattici attribuiti
 ai soggetti di cui all'articolo 16, comma 1, della predetta legge n.341  
del 1990.
      Data a Roma, addi' 3 luglio 1998
      SCALFARO
      PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
      BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e 
 dell' universita' e della  
ricerca scientifica e tecnologica.