Regolamento Didattico di Ateneo
Art. 1. ORDINAMENTO DEGLI STUDI
1. Nell'Universita` di Lecce sono attivate le seguenti Facolta`:
1) BENI CULTURALI
2) ECONOMlA
3) lNGEGNERlA
4) LETTERE E FILOSOFIA
5) LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
6) SCIENZE DELLA FORMAZIONE
7) SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
2. Gli ordinamenti degli studi dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Diploma Universitario e delle Scuole di Specializzazione, attivati nelle varie Facolta` presso l'Universita` di Lecce, di seguito denominati "Corsi di Studio", sono determinati ai sensi della vigente normativa, dello Statuto d'Ateneo e del presente Regolamento e sono riportati nelle tabelle di cui all'allegato 1.
Art. 2. MANIFESTO DEGLI STUDI
1. Entro il 1 giugno di ogni anno le Facolta` stabiliscono per ciascun Corso di Studio il Manifesto degli studi relativo al successivo anno accademico. Nel Manifesto sono indicati i piani di studio ufficiali dei corsi di laurea e di diploma con l'elenco degli insegnamenti da attivare ed i termini di presentazione dei piani di studio individuali; sono anche indicate le modalita`` di accesso ai corsi di studio per i quali e'fissato un numero massimo di iscritti e sono contenute le indicazioni relative alla iscrizione ed alla frequenza degli studenti.
2. Entro il 1 luglio il Senato Accademico delibera e rende pubblico il Manifesto degli studi dell'Universita` di Lecce.
3. La pubblicita` del Manifesto viene assicurata anche tramite sistemi multimediali e telematici. Prima della data di inizio delle lezioni di ciascuna disciplina, viene messo a disposizione il relativo programma del corso di insegnamento. I calendari analitici degli esami di profitto dei singoli insegnamenti sono resi pubblici almeno un mese prima dell'inizio degli appelli.
4. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni, il calendario degli esami di profitto, delle altre attivita` didattiche e gli orari di disponibilita` dei professori e dei ricercatori, sono esposti in appositi albi a cura dei presidenti dei Corsi di Studio, con adeguato anticipo rispetto all'inizio dei corsi.
5. I Consigli di Facolta` vigilano affinche'gli orari siano stabiliti in modo da assicurare, durante il periodo di lezione, l'impegno didattico dei singoli docenti in almeno tre giorni distinti la settimana.
Art. 3. FACOLTA'
1. Le Facolta` costituiscono le strutture didattiche dell'Ateneo a norma degli artt. 7 e 8 dello Statuto dell'Universita` di Lecce e sono quelle riportate nell'art. 1, cosi` come previsto dalle disposizioni vigenti .
2. Il funzionamento delle Facolta`, per quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, e'disciplinato dai Regolamenti di Facolta`.
3. Le Facolta` conferiscono titoli di studio universitari: Lauree, Diplomi, Diplomi di specializzazione. Possono essere attivati, presso le Facolta`, Corsi di perfezionamento post-laurea.
4. Alle Facolta`, oltre ai compiti indicati dall'art. 8 dello Statuto dell'Universita` di Lecce, spetta di:
a) esprimere parere sulla eventuale programmazione degli accessi degli studenti ai vari Corsi di Studio, sempre che la stessa sia esplicitamente gia` prevista nel relativo Ordinamento didattico, ai sensi della legge n.341 del 19.11.1990;
b) deliberare sulle proposte avanzate dai Corsi di studio in relazione a problemi riguardanti la didattica;
c) determinare l'eventuale propedeuticita` dei singoli insegnamenti e le tipologie delle forme didattiche proposte dai Corsi di Studio;
d) coordinare, d'intesa con i Corsi di Studio, le modalita` per la formulazione dei piani di studio,
e) coordinare, su proposta dei Corsi di Studio, le modalita` di frequenza dei singoli insegnamenti, anche in riferimento alla condizione degli studenti disabili e degli studenti lavoratori;
f) fissare i criteri di riconoscimento degli insegnamenti e dei moduli didattici frequentati e delle prove di valutazione gia` sostenute ai fini del passaggio da un Corso di Studio ad un altro dell'Universita` di Lecce o del passaggio da un Corso di Studio di altra Universita` ad un altro Corso di Studio dell'Università di Lecce, nonche'ai fini del riconoscimento dei corsi di insegnamento frequentati e delle prove di valutazione sostenute presso Universita` straniere. In ogni caso nella scheda curriculare dello studente saranno riportate le votazioni conseguite durante la carriera universitaria pregressa;
g) deliberare, su proposta dei Corsi di Studio, lo sdoppiamento degli insegnamenti, qualora ricorrano condizioni di sovraffollamento e in relazione alla tipologia del corso;
h) deliberare, su proposta dei Corsi dei Corsi di Studio, la mutuazione di insegnamenti da altri Corsi di Studio dell'Universita` di Lecce, con l'assenso della Facolta` interessata;
i) disciplinare, d'intesa con i Corsi di Studio, le forme di Tutorato, fatto salvo quanto disposto nel Regolamento di Tutorato d'Ateneo.
5. Le Facolta`, d'intesa con i Corsi di Studio, definiranno nei rispettivi Regolamenti didattici, le procedure relative a coloro che, gia` forniti di laurea, vogliano ottenere l'iscrizione per il conseguimento di altra laurea o diploma, anche in relazione alle disposizioni sui crediti didattici di cui alla legge 341/90.
6. Il Consiglio di Facolta` potra` delegare ai Consigli dei Corsi di Studio, in tutto o in parte, le funzioni di cui ai commi 4-5 del presente articolo, esclusi in ogni caso i compiti di coordinamento. La delega, salvo diverse disposizioni del Regolamento di Facolta`, deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Facolta` e puo` essere conferita limitatamente ad ogni anno accademico oppure indeterminatamente, fino a revoca.
7. Il Consiglio di Facolta` potra` sentire i Consigli dei Corsi di Studio anche per quanto non espressamente previsto dall'art. 12 dello Statuto e dai commi 4 e 5 del presente articolo.
Art. 4. CORSI Dl STUDIO
1. Il funzionamento dei Corsi di Studio, previsti al precedente art. 1, per quanto non previsto dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento, e'disciplinato e stabilito dai Regolamenti delle Facolta`, ai sensi dell'art. 5, dei commi 1 e 2 dell'art. 12 e dei commi 1 e 2 dell'art. 13 dello Statuto dell'Universita` di Lecce.
2. Le modifiche ai Regolamenti delle strutture didattiche sono deliberate dalle strutture stesse, a maggioranza assoluta dei componenti, nel rispetto degli ordinamenti nazionali, dello Statuto dell'Ateneo leccese e del presente Regolamento didattico.
3. L'iscrizione ai Corsi e'regolata in conformita` alle leggi di accesso agli studi universitari e secondo le indicazioni dell'art. 12 del presente Regolamento.
A) CORSI DI LAUREA
4. I Regolamenti dei Corsi di Laurea, nel rispetto di quanto stabilito nello Statuto di Ateneo e nel presente Regolamento, determinano:
a) i piani ufficiali degli studi;
b) l'eventuale articolazione in indirizzi;
c) le modalita` di frequenza dei corsi;
d) le modalita` per la verifica che programmi e prove d'esame dei corsi sdoppiati siano equiparabili ai fini didattici;
e) la distribuzione degli insegnamenti nei vari anni di corso e la determinazione degli insegnamenti attivati che debbano eventualmente svolgersi in piu` anni di corso e, in tal caso, l'organizzazione del modulo didattico;
f) l'eventuale numero minimo di esami da superare per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo ed eventuali propedeuticita;
g) le modalita` di accertamento della preparazione degli studenti;
h) i criteri e le modalita` per l'assegnazione delle tesi di laurea;
i) le forme di tutorato.
B) CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
5. I Regolamenti di Facolta` conterranno anche specifici Regolamenti dei Corsi di Diploma Universitario, attivati presso le Facolta`, a norma dell'art. 2 della legge 19.11.1990, n. 341. In virtu` dell'art. 11 della stessa Legge possono essere istituiti Corsi di Diploma Universitario a distanza, attuati anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e/o privati.
6. Il numero degli immatricolati e degli iscritti sara` stabilito annualmente dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Facolta`, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'Universita` e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ai sensi dell'art. 9, 4 comma, della Legge 341/90.
7. Ciascun Corso puo` essere articolato in orientamenti fissati nel Manifesto degli Studi.
8. Per l'attuazione delle attivita` didattiche di ciascun corso provvede la Facolta` di competenza ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 382/80 e del D.P.R. 162/82. Eventuali attivita` didattiche connesse a specifici insegnamenti che esulino dalie competenze della Facolta`, potranno essere affidate anche ai professori a contratto, come previsto dall'art. 12, ottavo comma, della legge 341/90.
C) SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
9. Presso le Facolta` sono istituite, con decreto rettorale, Scuole di Specializzazione in conformita` alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti e al piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, dal Senato Accademico, su proposte delle Facolta` e sentiti i Dipartimenti interessati ed il Consiglio di Amministrazione.
10. Le Scuole di specializzazione svolgono la loro attivita` con autonomia didattica. Il loro funzionamento, per quanto non previsto dalla legislazione vigente, dallo Statuto dell'Universita` di Lecce e dal presente Regolamento, e'disciplinato dal Regolamento di Facolta`, per quel che concerne gli aspetti didattici, e dal Regolamento di Dipartimento, per quel che concerne gli aspetti organizzativi e contabili. Per quanto concerne la definizione dei criteri per la regolamentazione degli accessi, ove fosse prevista una limitazione delle iscrizioni, valgono le disposizioni di legge.
11. I Consigli di Facolta` e dei Dipartimenti interessati, nel deliberare la proposta di istituzione di una Scuola di specializzazione, devono motivare esaurientemente la proposta, tenendo conto della situazione delle varie Scuole di specializzazione attivate nel territorio regionale, e indicare le risorse minime di personale e di mezzi che le Facolta` ed i Dipartimenti devono garantire per consentire l'avvio della Scuola per almeno un ciclo.
12. Per ogni Scuola sono previsti un Direttore ed il Consiglio.
13. Il Direttore, eletto, secondo le modalita` stabilite dallo Statuto di Ateneo, fra i professori di ruolo che aderiscono alla Scuola, ha la responsabilita` del funzionamento della Scuola; presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati; vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
14. Il Consiglio della Scuola e'composto da tutti i titolari di insegnamento. Ad esso partecipa una rappresentanza degli specializzandi, costituita da un rappresentante per ciascun anno di corso della Scuola, eletto secondo i criteri e le modalita` stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.
15. Il Consiglio esercita tutti i compiti che siano ad esso demandati dal Regolamento di Facolta` e dei Dipartimenti, i quali precisano anche le modalita` di partecipazione della rappresentanza degli specializzandi alle delibere del Consiglio, per quanto riguarda i rispettivi profili di competenza. Il Regolamento di Facolta` disciplina altresi il funzionamento del Consiglio.
16. La frequenza alle lezioni e obbligatoria. Gli iscritti a ciascuna Scuola devono frequentare le materie d'insegnamento previste, osservando le condizioni di frequenza alle lezioni ed alle eventuali attivita` pratiche.
17. Il calendario degli insegnamenti e delle attivita` pratiche e` stabilito, anno per anno, dal Consiglio della Scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola. i corsi possono articolarsi in cicli di lezioni, seminari ed altre attivita` di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.
Art. 5. CORSI Dl PERFEZIONAMENTO E DOTTORATI Dl RICERCA
a) Corsi di perfezionamento
1. Nell'Universita` di Lecce possono essere attivati, con decreto del Rettore, Corsi di perfezionamento rivolti a diplomati e laureati sia nell'Universita` di Lecce sia in altri Atenei, conformemente alle disposizioni legislative nazionali e comunitarie vigenti. L'attivazione e'deliberata dal Senato Accademico su proposta dai Dipartimenti e sentite le Facolta` interessate ed il Consiglio di Amministrazione.
2. L'organizzazione dei Corsi, la loro durata, la composizione del corpo docente, I'importo della tassa di iscrizione e quant'altro rientra nelle caratteristiche didattiche e strutturali degli stessi, sono demandate ai Dipartimenti proponenti, previe valutazioni ed approvazioni dei Consigli di Facolta`, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, limitatamente agli aspetti finanziari dei Corsi.
b) Dottorati di ricerca
3. L'Ateneo leccese istituisce Dottorati di Ricerca con sede amministrativa a Lecce e partecipa, come sede consorziata, a Dottorati di Ricerca istituiti presso altri Atenei.
4. In entrambi i casi, I'istituzione o la partecipazione e'deliberata dal Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti d'intesa con le Facolta` interessate. I Dipartimenti proponenti dovranno impegnarsi a mettere a disposizione del Dottorato il personale tecnico- amministrativo, le strutture edilizie, gli arredi, le attrezzature didattico-scientifiche ed il patrimonio bibliografico necessario. Nei Dottorati di ricerca sono previsti un Coordinatore ed il Collegio dei docenti.
5. Il Coordinatore, che e'un professore di prima fascia a tempo pieno, svolge i seguenti compiti:
- coordinare l'attivita` di ricerca dei dottorandi;
- convocare il Collegio dei docenti ed assumerne la presidenza;
- trasmettere al Rettore una relazione annuale sull'attivita` scientifica del dottorato;
- autorizzare gli allievi a recarsi fuori sede per le attivita` di ricerca presso le Universita` consorziate o presso altre istituzioni o Centri di ricerca, sulla base dell'attivita` programmata;
- redigere la relazione sull'andamento del dottorato, a conclusione di ciascun ciclo.
Il Collegio dei docenti ha il compito di:
- organizzare i corsi di dottorato;
- definire in modo articolato i curricula dei dottorandi, stabilendo tempi e modalita` per la verifica dei progressi compiuti;
- organizzare i seminari di formazione di base e quelli di approfondimento su tematiche specifiche, anche invitando docenti ed esperti esterni al Collegio;
- indicare il tutore o i tutori che seguono la ricerca di ciascun dottorando;
- relazionare periodicamente sull'avanzamento delle ricerche;
- promuovere i collegamenti con le altre Universita` italiane e straniere e con Enti pubblici e/o privati ai fini del migliore svolgimento delle ricerche;
- proporre i contratti e le convenzioni con le Universita` straniere per la mobilita` degli studenti prevista dall'art. 72 del citato D.P.R. 382/80 e con gli Enti pubblici che svolgono specifica e qualificata attivita` di ricerca per disporre di attrezzature didattiche e scientifiche, ai sensi dell'art. 69, primo comma, del citato D.P.R. 382/80;
- presentare alla Commissione Nazionale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca la relazione finale sull'attivita` svolta dal dottorando.
6. L'organizzazione e le modalita` di funzionamento dei Dottorati di ricerca sono determinate dai Consigli dei Dipartimenti cui gli stessi afferiscono e disciplinate dai rispettivi regolamenti, nel rispetto di quanto disposto dalle leggi vigenti.
Art. 6. BORSE Dl STUDIO E Dl ADDESTRAMENTO ALLA RICERCA
1. In applicazione della legge 398/89, I'Universita di Lecce assegna borse di studio per Corsi di Perfezionamento all'estero, riservate alle aree disciplinari presenti nell'Ateneo, borse di studio per le Scuole di Specializzazione e borse di studio post-Dottorato. Inoltre, per favorire la frequenza delle Scuole e dei Dottorati, nonche'per avviare giovani laureati alla ricerca nei settori strategici, individuati dal Senato Accademico, I'Universita di Lecce puo` istituire borse di studio (ai sensi dell'art. 15 della legge 398/89) di addestramento alla ricerca nell'ambito di particolari progetti di ricerca e di accordi e convenzioni con altri soggetti pubblici e privati, utilizzando i fondi per il finanziamento degli stessi progetti, accordi e convenzioni.
Art. 7. UTILIZZAZIONE DOCENTI ESTERNI
1. L'Universita` di Lecce, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge 28 dicembre 1995, n.549, nei limiti delle disponibilita` di bilancio e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, puo` stipulare contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica e professionale, con le modalita` previste dagli artt. 25 e 100 del D.P.R. 382 /80, per l'attivazione di corsi ufficiali. Analoghi contratti possono essere stipulati, senza oneri per l'Universita`, con dipendenti di Enti pubblici di Ricerca e di Enti produttivi, con alta qualificazione scientifica e/o professionale, nell'ambito di accordi-quadro e convenzioni stipulate con gli stessi Enti.
2. I contratti, deliberati dal Senato Accademico su proposta di una Facolta`, hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati piu` di due volte nell'ambito di un quinquennio. Il Rettore, su conforme delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, puo` motivatamente concedere deroghe a tale limite ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione in settori per i quali non e'agevole reperire nell'Universita` idonee competenze.
3. L'Universita` di Lecce, in applicazione dell'art. 8, comma 3 (g), dello Statuto e degli artt. 25 e 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n 382 e dell'art. 12 della legge 19 novembre 1990, n 341, puo` altresi`i` affidare, per contratto annuale, attività didattiche integrative dei corsi ordinari a persone esterne al proprio organico, dotate di alta e comprovata qualificazione scientifica e professionale, anche nell'ambito di accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati.
4. I Consigli di Facolta`, d'intesa con i Corsi di Studio e sentiti i Dipartimenti interessati, in sede di programmazione dell'attivita` didattica, propongono motivatamente l'istituzione di corsi integrativi di quelli ufficiali, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extra-universitario, ovvero di risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica o professionale. I corsi integrativi da attivare non possono essere superiori ad in decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti in ciascuna Facolta`. La durata di tali corsi non puo` superare un quarto delle ore destinate al corso ufficiale.
5. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Senato Accademico, mette a disposizione le risorse per l'istituzione dei corsi integrativi proposti dalle Facolta` nei limiti delle disponibilita`` finanziarie che siano state iscritte a questo scopo nel bilancio di Ateneo.
6. Lo studioso o esperto indicato dai Consigli di Facolta` a tenere un corso integrativo di quello ufficiale puo` essere anche un dipendente dello Stato o di Enti Pubblici di ricerca ovvero un docente di Universita` estere, purche'non insegni in una Universita` italiana.
7.
Qualora l'Universita` abbia stipulato, ai sensi dell'art. 27
del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382, convenzioni con enti pubblici
o privati per lo svolgimento di attivita integrative di quelle
universitarie finalizzate al[completamento della formazione
accademica e professionale, le funzioni di professore a contratto
possono essere attribuite ad esperti appartenenti agli Enti
stessi, su proposta delle Facolta`, d'intesa con i Corsi di
Studio e sentiti i Dipartimenti interessati. I corsi integrativi
costituiscono elemento di giudizio ai fini della valutazione
dello studente. I titolari degli stessi partecipano, quali
cultori della materia, alle commissioni d'esame per la disciplina
ufficiale della quale svolgono i corsi integrativi e non sono
soggetti alle incompatibilita` di cui all'art. 13 del D.P.R.
11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.
TITOLO 2-
DOVERI DEI DOCENTI
Art. 8. COMPITI DIDATTICI
1. Su proposta dei singoli docenti, i Corsi di Studio fissano i calendari delle attivita` didattiche (lezioni, esercitazioni, ricevimento studenti e laureandi, orientamento ecc.). Analogamente i programmi d'esame, gli orari, le aule ed i laboratori in cui si terranno le lezioni dei docenti, sono stabiliti dai Consigli di Facolta`, d'intesa con i Corsi di Studio e tenuto conto della necessita` di darne adeguata pubblicita` nel Manifesto degli studi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. I Corsi di insegnamento, in relazione alla loro durata, potranno essere annuali o semestralizzati e semiannuali, ove non esplicitamente disposto dai singoli ordinamenti didattici nazionali. Per i primi due tipi di corso, il docente ha il dovere di svolgere almeno 60 ore di lezioni, di norma in non meno di tre giorni la settimana, per il terzo (semiannuale) il docente deve svolgere non meno di 30 ore di lezioni in non meno di due giorni la settimana, salvo diverse disposizioni degli ordinamenti didattici nazionali. Qualora sia attivato piu` di un insegnamento per una singola disciplina, il Consiglio di Facolta`, d'intesa con i Consigli dei Corsi di Studio, coordina le modalita` didattiche dei singoli insegnamenti.
3. I Corsi annuali, di norma, iniziano entro la prima settimana di novembre di ciascun anno accademico; quelli semestralizzati e quelli semiannuali entro il 10 ottobre (1 semestre) ed entro il 1 marzo (2 semestre).
4. Il Corso annuale deve prevedere almeno 24 settimane di lezioni. n Corso semestralizzato e quello semiannuale devono prevederne 12. In ogni caso dev'essere assicurata, nel corso dell'anno accademico, la presenza in sede del docente per le altre attivita` didattiche.
5. Al fine di evitare squilibri didattici, nessun corso annuale potra` prevedere piu` di 120 ore di lezioni, salvo che la tabella del Corso di studio oppure un'esplicita delibera del Consiglio di Corso di Studio non prevedano diversamente. 11 limite massimo e'fissato a 60 ore per i corsi semiannuali. In coincidenza con le riunioni dei Consigli di Facolta` e di Corsi di Studio, programmate all'inizio dell'anno, sono sospese le sedute d'esame.
6. Nella stessa sessione, fra due successivi appelli d'esame di uno stesso insegnamento debbono intercorrere almeno 15 giorni. Le prove orali e le eventuali scritte e/o di laboratorio dello stesso esame si svolgono, di norma, in giorni diversi. Gli appelli e le date degli esami di laurea e di diploma, devono essere non inferiori a tre per anno accademico e, salvo diverse individuazioni che saranno oggetto dei Regolamenti di Facolta`, corrispondere ai seguenti periodi: giugno-luglio; ottobre-novembre; febbraio- marzo.
7. Ciascun docente ha l'obbligo di assegnare e seguire un certo numero di tesi, secondo un'equa ripartizione del carico didattico.
8. Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni, annotando l'attivita` svolta ed apponendovi la firma. Nel registro saranno anche indicate le attivita` tenute in sostituzione del titolare da altri docenti, i quali dovranno apporre la propria firma. Il registro delle lezioni, regolarmente aggiornato, dovra` essere tenuto costantemente a disposizione del Preside della Facolta` e dovra` essere consegnato a quest'ultimo entro 15 giorni dalla conclusione del corso. I Consigli di Facolta` stabiliscono con proprio regolamento le modalita` dell'esercizio del controllo sul rispetto degli obblighi.
9. Su motivata istanza del docente interessato e per casi eccezionali il Consiglio di Facolta` puo` concedere parziali deroghe a tale norma.
10. Qualora per ragioni di salute od altro legittimo impedimento non possa essere tenuta una o piu` lezione o esercitazione, il docente deve dare comunicazione agli studenti e, se la durata dell'assenza e'superiore ad una settimana, informare il Preside della Facolta`.
11. In nessun caso e'consentito anticipare l'espletamento delle funzioni didattiche previste dal calendario.
12. Per ottenere il nulla osta per insegnamento fuori sede, il docente deve presentare -con congruo anticipo- motivata richiesta al Consiglio di Facolta`.
Art. 9. COMMISSIONI DIDATTICHE E Dl TUTORATO
1. Presso ogni Facolta` dell'Universita` di Lecce sono istituite Commissioni con il compito di osservatori permanenti delle attivita` didattiche e di tutorato. In particolare per quest'ultima attivita`, tali Commissioni forniranno la loro consulenza e collaborazione al S.O.F.T. (Servizio Orientamento, Formazione e Tutorato) nell'intento di dare agli studenti un aiuto culturale ed una maggiore capacita` di discernimento.
2. La Commissione effettua studi e rilevazioni statistiche sui vari aspetti attivita` didattica anche attraverso la predisposizione di specifici questionari da sottoporre agli studenti. Su tali basi essa propone al Consiglio di Facolta` le iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica.
3. La Commissione e'presieduta dal Preside o da un suo delegato. Partecipa alle riunioni il responsabile della Segreteria di Facolta` con funzioni di segretario. Composizione e funzionamento sono disciplinati dal Regolamento di Facolta` e dovra` comunque essere garantita la pariteticita tra i docenti e gli studenti scelti fra i rappresentanti in seno al Consiglio di Facolta`.
4. Presso ogni Corso di Studio puo` essere istituita una Commissione didattica con compiti analoghi a quelli della Commissione di Facolta` ma specifici del Corso di studio. Essa e'presieduta dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio o da un suo delegato. Composizione e funzionamento sono disciplinati dal Regolamento del Corso di studio. La Commissione didattica di Facolta` sovrintende altresi`i` al servizio di Tutorato, il cui funzionamento e'disciplinato dal Regolamento Quadro in materia di Tutorato e dai Regolamenti di Facolta`.
5. Il servizio di Tutorato, nel quadro delle finalita` definite dall'art. 13, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, e'volto in particolare ad agevolare l'inserimento degli studenti e specificamente degli iscritti al primo anno di corso, presentando loro le strutture ed i servizi offerti dalle medesime; a tale scopo saranno istituiti presso l'Ateneo salentino dei Centri Accoglienza ed Informazione affidati a studenti di anni successivi al primo.
6. Il servizio di Tutorato e'altresi`i` rivolto a guidare gli studenti nel corso degli studi ed a contribuire al superamento delle loro difficolta` individuali anche sollecitando l'adozione -da parte dei competenti organi- di provvedimenti idonei a rimuovere gli eventuali ostacoli ad una piu` proficua frequenza dei corsi o ad una piu` adeguata fruizione dei servizi; a fornire agli studenti medesimi consigli sulla propedeuticita degli esami, sulla scelta degli indirizzi e sulla formulazione dei piani di studio individuali. La Commissione didattica di Facolta` coordina le forme di tutorato individuate nell'ambito della programmazione didattica dei Corsi di Studio. Essa coordina altresi`i` le forme di Tutorato affidate ai docenti ed agli studenti, con particolare riferimento alle attivita` di supporto ed orientamento dei medesimi nel periodo di primo contatto con le strutture didattiche.
7. Tali attivita` saranno in particolar modo finalizzate alla presentazione dei piani di studio, alla preparazione agli esami, nonche'alle informazioni attinenti l'utilizzo dei servizi e delle strutture di Facolta` e di Ateneo.
8. La Commissione didattica e per il Tutorato designa al suo interno un docente responsabile delle attivita` di tutorato, a cui gli studenti incaricati devono fare riferimento.
9. Gli studenti ai quali saranno affidate le funzioni di cui al presente articolo, verranno scelti dai Consigli di Facolta` sulla base di apposito bando redatto con le modalita` ed i limiti stabiliti all'art. 13 della L. 390/91.
Art. 10. SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI
1. L'Universita` di Lecce istituisce servizi centralizzati che svolgono attivita` istituzionali, anche in collaborazione con Enti esterni:
1) Orientamento pre-universitario e post-universitario, tramite il S.O.F.T. (Servizio per l'Orientamento, la Formazione ed il Tutorato): diffusione di informazioni sui percorsi di studio dell'Ateneo salentino, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti; attenzione al collocamento dei laureati con interrelazione fra universita` e mondo del lavoro, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese del territorio; consulenze sui corsi di formazione d'eccellenza e su tematiche relative attivita` formativa;
2) Diritto allo studio e programmi europei di cooperazione didattica: ciascun docente e'tenuto ad impegnarsi, per quanto di propria competenza, nelle iniziative promosse e realizzate da tali servizi -che dovranno interagire con i Comitati per il Tutorato, le Commissioni Didattiche di Facolta` e/o di Corso di studio- oltre ad attenersi alla normativa dei Regolamenti-Quadro che ne disciplinano l'attuazione.
3. L'Universita` di Lecce organizza altri servizi di Ateneo con funzioni ed obiettivi che possono considerarsi anche di tipo didattico quali:
a) C.L.A. (Centro Linguistico di Ateneo);
c) G.I.S.I. ( Gruppo Interdipartimentale Servizi Informatici)
b) S.B.A. (Servizio Bibliotecario d'Ateneo);
d) S.E.S.I.A. (Struttura per l'erogazione dei Servizi Informatici)
c) S.I.B.A. ( Servizi Informatici Bibliotecari di Ateneo)
d) Ufficio stampa e rapporti con gli organi di informazione (c/o Segreteria del Rettore).
Le Facolta`, con proprie delibere, approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, possono istituire, ai sensi dell'art. 6, secondo comma e dell'art. 14 della L.341/90:
1) Precorsi per gli studenti;
2) Corsi intensivi estivi;
3) Corsi di preparazione agli esami di stato per l'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici;
4) Corsi di abilitazione all'insegnamento;
5) Corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento.
6) Corsi di formazione professionale per laureati e/o diplomati;
7) Corsi di formazione permanente;
8) Corsi di formazione avanzata o di eccellenza;
9) Corsi di formazione linguistica.
5. La normativa relativa alla istituzione dei Corsi, al bando ed alla loro organizzazione e'indicata, dalle Facolta` proponenti, all'atto della richiesta ed e'sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per le parti di loro competenza.
6. Le attivita` didattiche di cui sopra non rientrano fra i compiti didattici di cui all'art. 9 del DPR 382/80.
Art. 11. ESAMI Dl PROFITTO
1. Gli esami di profitto devono accertare la maturita` culturale del candidato e la sua preparazione nella materia d'esame.
2. Le Commissioni degli esami di profitto sono nominate dal Preside di Facolta` e sono composte da almeno due membri effettivi e da due supplenti.
3. Il Presidente della Commissione e'il professore ufficiale dell'insegnamento, che puo` essere sostituito da altro professore, nominato dal Preside, solo in caso d'impedimento e di inopportunita` di rinvio dell'appello. Ogni altro componente della Commissione deve essere, ove possibile, un professore o ricercatore universitario ed appartenere alla medesima area disciplinare o ad area disciplinare affine.
4. Le Commissioni d'esame possono essere integrate in soprannumero anche da membri esterni all'Ateneo che i Corsi di Studio, in fase di programmazione didattica, proporranno al Preside di Facolta`, su indicazione dei titolari di insegnamento e previo esame dei loro titoli scientifici e/o professionali.
5. Il Preside, su proposta del Presidente della commissione, puo` autorizzare la costituzione di sottocommissioni per gli appelli d'esame in cui sostengono le prove numeri elevati di studenti (oltre 100); in ciascuna di esse dev'essere garantita la presenza di almeno un docente o un ricercatore e tutte saranno coordinate dal Presidente, che partecipa alla valutazione.
6. Le Facolta`, su indicazione dei Corsi di Studio, fissano il calendario degli esami di profitto per i corsi istituzionali, con non meno di sei appelli annuali, di cui almeno tre nel periodo maggio-luglio.
7. I Presidi di Facolta` inviano al Rettore entro il 31 marzo di ciascun anno il calendario degli esami di profitto per l'anno accademico in corso, con l'indicazione della composizione delle singole Commissioni e delle prove scritte e/o orali.
8. Per essere ammesso a sostenere gli esami di profitto lo studente deve presentare al Presidente della commissione d'esame apposito statino, completo in tutte le parti di sua competenza.
9. Qualora, per giustificato motivo, un appello d'esame sia posticipato di un periodo superiore a cinque giorni, il Presidente della Commissione d'esame deve darne preventiva comunicazione al Preside della Facolta`. In nessun caso l'appello d'esame può essere anticipato.
10. L'appello d'esame non concluso nel giorno stabilito deve proseguire nei giorni immediatamente successivi, sulla base di un calendario comunicato agli studenti il primo giorno dell'appello.
11. Gli statini d'esame devono essere consegnati alla segreteria Studenti immediatamente dopo la chiusura dell'appello, mentre i verbali vanno consegnati alla fine della sessione. Puo` essere richiesta agli studenti una prenotazione dell'esame.
12. Le prove orali sono pubbliche e pubblica e'la comunicazione del voto finale.
13. L'esame si considera superato con una votazione minima di 18 trentesimi.
14. L'esame e'convalidato se inserito regolarmente nel piano di studi dello studente -ovvero nel piano di studi ufficiale del Corso di Studio, qualora lo studente non ne abbia presentato uno personale nello stesso anno accademico in cui e'stato sostenuto o in anno precedente. A tal proposito la verifica della validita` e'demandata alla Segreteria Studenti della Facolta` a cui lo studente e'iscritto.
15.
Nel caso in cui un insegnamento venisse disattivato, il Preside
nomina un'apposita commissione per consentire di sostenere
l'esame ad eventuali studenti che ne abbiano diritto. Il verbale
d'esame e'firmato dai componenti la Commissione presenti all'esame.
TITOLO 3-
DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
Art. 12. IMMATRICOLAZIONE, ISCRIZIONE, FREQUENZA
1. Le modalita`, i termini, la documentazione da predisporre e le tasse ed i contributi da versare per ottenere l'immatricolazione o l'iscrizione ai Corsi di studio sono indicati nel Manifesto annuale degli studi dell'Universita` di Lecce, pubblicato entro il 1 luglio di ogni anno.
2. L'Universita` provvede inoltre a che le informazioni di cui al comma 1 siano tempestivamente comunicate al domicilio degli studenti iscritti ad anno successivo al primo.
3. Spetta al Rettore, in via eccezionale e per fondati motivi, accogliere le domande di iscrizione, da parte di studenti in corso e fuori corso, oltre il termine previsto dal Manifesto di cui al comrna 1 del presente articolo e comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Nel caso in cui l'iscrizione al primo anno di un Corso di studi fosse subordinata al superamento di una prova selettiva, gli studenti saranno iscritti nell'ordine della graduatoria susseguente tale prova. La stessa prova non sara` tenuta se il numero delle domande risultasse superiore a quello dei posti disponibili per non piu` del 20% dello stesso numero. Qualora gli studenti collocati utilmente in graduatoria rinunciassero all'iscrizione, il diritto di iscrizione spetterebbe agli altri studenti secondo l'ordine di graduatoria; solo nel caso in cui la graduatoria si esaurisse, i posti ancora disponibili non verrebbero assegnati, non essendo ammessa la ripetizione della prova. Contestualmente alla domanda di iscrizione, lo studente deve esercitare l'opzione per un Corso di Studio.
5. E' vietata l'iscrizione contemporanea a diversi Corsi di Studio dell'Universita` di Lecce o di altre Universita`. I titoli di ammissione ai Corsi di Studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici, laddove non previsti dalla legge.
6. Il numero programmato delle immatricolazioni ad uno o piu` Corsi di Studio, deve essere deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio della Facolta` di cui fa parte il Corso di Studio e la determinazione del numero massimo delle immatricolazioni dev'essere rapportato alla compatibilita` tra studenti iscritti e risorse di personale e di strutture. La motivazione dell'assunzione di un limite alle immatricolazioni puo` anche essere accompagnata e supportata da valutazioni relative agli sbocchi professionali.
7. Il Senato Accademico, ove si adottasse per uno o piu` Corsi di Studio di una Facolta` un numero programmato delle immatricolazioni, fissera` uno specifico termine per la pre- iscrizione. Le modalità della prescrizione e della prova di selezione saranno precisate nel Manifesto degli studi.
8. Il Senato Accademico assumera` tutte le iniziative utili a pubblicizzare nel modo piu` adeguato la necessita` dell'istituzione del numero programmato delle immatricolazioni ed a sollecitare il formarsi di scelte consapevoli che consentano il miglior rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione.
9. Le Facolta`, sentiti i Corsi di Studio, possono determinare il numero degli insegnamenti da seguire per ogni anno di corso e le loro propedeuticita in relazione al numero minimo degli insegnamenti e delle obbligatorieta` previste dai rispettivi ordinamenti didattici ai fini del conseguimento della laurea o del diploma, I Regolamenti delle strutture didattiche determinano, ove necessario, le modalita` per l'accertamento delle frequenze.
Art. 13. PIANI Dl STUDIO
1. Lo studente, al fine di conseguire la laurea o il diploma, puo` seguire uno dei piani di studio nell'ambito dell'ordinamento didattico in vigore, individuato dal Corso di Studio ed approvato dalla Facolta`.
2. Allo studente e'consentito, altresi`i`, di presentare un piano di studio individuale, purche'nell'ambito degli insegnamenti attivati e nel numero delle obbligatorieta` previste dall'ordinamento didattico.
3. Tale piano di studio individuale sara` sottoposto all'attenzione del Corso di Studio, che ne esanimera` - prima dell'eventuale approvazione- la congruita` con il raggiungimento dei propri obiettivi didattico-formativi.
4. Lo studente in corso puo` ogni anno modificare il piano di studi prescelto. I Regolamenti delle strutture didattiche disciplinano i termini e le modalita` per la presentazione e per l'approvazione dei piani di studio.
Art. 14. DIRITTO ALLO STUDIO
1. L'Universita` di Lecce promuove al suo interno le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio in attuazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi statali e regionali in materia di diritto agli studi universitari. A tal fine i Corsi di Studio organizzano la didattica in modo che essa sia funzionale ad incrementare una piu` regolare e proficua frequenza da parte degli studenti e ad agevolare la possibilita` di svolgere utilmente lo studio individuale, anche in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente.
2. In particolare l'Universita` di Lecce,
- assegna ad un limitato numero di studenti premi di studio finalizzati alla preparazione della tesi e premi di studio finalizzati alla partecipazione a convegni e seminari;
- assegna contratti di collaborazione con gli studenti, il cui numero ed importo viene stabilito annualmente;
- assegna inoltre alcune borse di studio per l'incentivazione alla frequenza universitaria.
3. I Regolamenti delle provvidenze a favore degli Studenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico dell'Universita` di Lecce, sentito il Consiglio degli Studenti.
4. L'Universita` collabora con la Regione Puglia e con l'Ente per il diritto allo studio (E.D.I.S.U.) per rendere effettiva l'attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio universitario e sostiene, nei limiti di compatibilita` del bilancio, le attività formative autogestite dagli studenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera C) della legge 19 novembre 1990, n. 341.
5. L'Universita` promuove e sostiene sul territorio iniziative che vedano l'intervento di Enti pubblici e/o privati, finalizzate a favorire un reale diritto allo studio.
Art. 15. STUDENTI RIPETENTI E FUORICORSO
1. E' consentito agli studenti, per una sola annualita`, di chiedere l'iscrizione come ripetenti ad uno degli anni del Corso di Studio ed all'ultimo anno, dopo aver terminato il corso legale degli studi.
2. Nel caso in cui tale anno non risultasse sufficiente a terminare gli studi, gli studenti possono chiedere l'iscrizione come fuori corso.
3. Gli studenti che, essendo stati iscritti come ripetenti ad un anno del proprio corso di studi ed avendo frequentato i relativi insegnamenti, non abbiano superato gli esami obbligatoriamente richiesti per il passaggio all'anno di corso successivo, sono da considerarsi fuori corso di quell'anno fino a che non superino detti esami.
4. Gli studenti che, avendo seguito il proprio corso di studi per l'intera sua durata ed avendone frequentato con regolare iscrizione tutti gli insegnamenti prescritti per l'ammissione all'esame di laurea o di diploma, non abbiano superato tutti i relativi esami speciali o l'esame di laurea o di diploma, fino a che non conseguano il titolo accademico sono da considerarsi fuori corso.
5. Per poter esercitare i diritti derivanti dall'iscrizione, gli studenti ripetenti e quelli fuori corso devono annualmente presentare domanda e pagare le tasse ed i contributi previsti per le diverse tipologie di iscrizione.
6. Trascorsi otto anni accademici senza sostenere alcun esame di profitto, pur essendo in regola con gli obblighi amministrativi e con i contributi, lo studente fuori corso decade dalla condizione di iscritto all'Universita` di Lecce senza alcuna possibilità di poter recuperare la carriera universitaria pregressa.
Art. 16. STUDENTI STRANIERI
1. Nell'ambito di particolari programmi dell'Unione Europea, e/o di Convenzioni e Accordi di Collaborazione, gli studenti stranieri non iscritti all'Universita` di Lecce possono seguire "corsi singoli", sostenere i relativi esami e chiedere alla fine del corso un certificato degli studi compiuti e degli esami eventualmente sostenuti.
2. Particolari disposizioni possono inoltre essere determinate dal Senato Accademico per studenti stranieri nell'ambito di programmi inter universitari di cooperazione.
3. Gli studenti stranieri, prima di essere iscritti all'Universita` di Lecce, devono superare una prova di conoscenza della lingua italiana e l'eventuale prova di selezione, se e'previsto il numero programmato per la Facolta` a cui intendono iscriversi.
Art. 17. PASSAGGI E TRASFERIMENTI (CORSI Dl STUDIO- FACOLTA' -ATENEO)
1. All'interno dell'Universita` di Lecce lo studente puo` trasferirsi, in qualunque anno di corso, da uno all'altro dei Corsi di Studio della stessa o di diversa Facolta`. Il passaggio dello studente del primo anno da un Corso di Studio ad un altro, per il quale non e'prevista la prova di ammissione, avverra d'ufficio, senza bisogno di delibera della struttura didattica.
2. In relazione agli esami sostenuti, lo studente che chieda il passaggio di Corso di Studio o di Facolta` puo` ottenere il riconoscimento, da parte della struttura didattica di arrivo, degli esami precedentemente sostenuti e ritenuti da quest'ultima uguali o affini a quelli da essa previsti nel Manifesto degli studi dell'anno del passaggio.
3. Gli studenti in possesso di Diploma Universitario che intendono proseguire gli studi presso un Corso di Studio affine, vedranno riconosciuti, in tutto o in parte, presso tale Corso di Studio gli esami superati con gli eventuali limiti stabiliti dagli ordinamenti didattici nazionali.
4. Il trasferimento ad un Corso di Studio o ad una Scuola attivati presso l'Universita` di Lecce, per uno studente proveniente da un altro Ateneo, e'possibile solo se lo studente e'in possesso del titolo di studio previsto per quel Corso o Scuola.
5. I trasferimenti in arrivo all'Universita` di Lecce verranno accettati, purche'le relative domande siano state inoltrate all'Ateneo di partenza entro il 5 novembre di ciascun anno e, per casi eccezionali, entro il 31 dicembre.
6. Lo studente puo` chiedere il passaggio ad altro Corso di Studio presso l'Universita` di Lecce, presentando domanda al Rettore entro il 30 settembre.
7. Lo studente dell'Universita di Lecce puo` chiedere il congedo, per trasferimento ad un altro Ateneo, presentando domanda al Rettore entro il 30 settembre.
8. Il Rettore puo` concedere il congedo per trasferimento ad altro Ateneo anche dopo tale data, qualora la richiesta sia giustificata da gravi motivi.
9. Dal momento della presentazione della domanda di trasferimento ad altro Ateneo lo studente non puo` sostenere esami presso l'Universita` di Lecce.
Art. 18. RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI COMPIUTI ALL'ESTERO
1. I titoli di studio conseguiti all'estero presso Istituti di Istruzione Superiore possono essere dichiarati, a tutti gli effetti, equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Universita` di Lecce.
2. Qualora non sia dichiarata l'equivalenza, l'interessato puo` essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto previsti negli ordinamenti didattici.
3. Per quanto concerne il riconoscimento dei periodi di studio trascorsi all'estero e nel quadro di allargamento delle collaborazioni internazionali, l'Universita di Lecce promuove e favorisce la partecipazione studentesca ai programmi in vigore (SOCRATES, LEONARDO ecc.). Tali programmi vengono d'ora in avanti convenzionalmente indicati come PIC.
A) Durata del soggiorno
4. Il soggiorno presso un'universita` dell'Unione Europea non potrà essere inferiore a 3 mesi e superiore a 12 mesi. Lo studente puo` essere titolare di una borsa di studio di cooperazione europea per una sola volta e per un solo anno accademico durante l'intero periodo di iscrizione all'Universita`. E' consentito un ulteriore soggiorno all'estero, senza borsa di studio, purche' sia preventivamente autorizzato dalle autorita` accademiche; anche il soggiorno all'estero senza borsa e'soggetto al Regolamento d'Ateneo.
B) Selezione degli studenti
5. Lo studente che intenda partecipare ad un PIC deve presentare domanda al docente titolare del PIC in un periodo successivo all'approvazione dei progetti da parte dell'Unione Europea (di norma entro il mese d1 giugno) e comunque, per ragioni organizzative, entro il 15 luglio dell'anno accademico precedente quello nel quale lo studente intende usufruire della borsa. Nella domanda lo studente indica, su modulo predisposto dall'Ufficio competente, il piano di studi che intende svolgere all'estero, con particolare riferimento ai corsi che intende seguire, agli esami che intende sostenere e anche, eventualmente, alle biblioteche e ai laboratori che intende frequentare; copia del modulo viene trasmessa dall'Ufficio al Consiglio del Corso di Studio interessato. Domande presentate dopo la data di scadenza saranno tenute in considerazione nella eventualita` di borse residue o di rinunce da parte degli studenti assegnati in graduatoria. Su proposta del responsabile del PIC (di norma,. per ragioni organizzative, entro il 20 settembre), il Corso di Studio seleziona gli studenti ai quali e'assegnata la borsa sulla base di criteri quali:
1) la coerenza del piano di studi
2) la conoscenza della lingua del paese nel quale lo studente intende recarsi
3) la media dei voti riportati negli esami sostenuti
4) il numero degli esami sostenuti
5) l'anno di corso al quale lo studente e'iscritto
6) altri, che il docente giudichi particolarmente idonei al suo PIC e segnalati preventivamente.
6. Ove manchi, entro la data del 20 settembre, delibera del Corso di Studio sulla proposta del docente responsabile del PIC, delibera il Preside di Facolta`.
7. E' fatta salva la possibilita` che lo studente, interessato a partecipare al programma comunitario per un progetto non previsto dai PIC attivati presso l'Universita` di Lecce, possa ottenere una borsa di studio quale "Free Mover", secondo il bando che di anno in anno viene diramato dal MURST. L'Universita` provvede a favorire la partecipazione degli studenti mediante un'adeguata publicizzazione dell'elenco dei progetti approvati dall'Unione Europea, attivita` di tutors studenteschi (indicati dai docenti titolari dei PIC), l'istituzione di appositi corsi di lingue straniere (per gli studenti leccesi che si rechino all'estero) e di lingua italiana (per gli studenti stranieri che vengano a studiare a Lecce), e altre iniziative individuate caso per caso.
C) Obblighi degli studenti prima della partenza
8. Prima della partenza lo studente e'tenuto a concordare il programma degli studi che intende seguire all'estero, contattando i docenti titolari dei corsi che intende sostenere all'estero, al fine di informarli preventivamente e ottenerne l'assenso per il programma di studio che intende svolgere presso l'Universita` straniera; lo studente assume, inoltre, I'impegno di informare - secondo modalita` concordate- i docenti dell'Ateneo leccese delle attivita` che intende svolgere all'estero.
9. Nei piani di studio relativi a programmi comunitari possono essere inclusi anche esami che siano equivalenti a corsi non attivati presso l'Universita` di Lecce, ma siano tuttavia previsti dagli ordinamenti didattici della nostra Universita`.
10. Sara` cura dello studente fornire (entro trenta giorni dall'arrivo presso l'Universita` ospitante) copia analitica del programma che svolge all'estero.
11. La corrispondenza tra il programma di ogni corso seguito all'estero e tutto o parte di quelli italiani deve essere ratificata dal Corso di Studio, possibilmente prima della partenza dello studente, su proposta dei docenti dei corsi corrispondenti o di corsi affini, sentiti gli studenti interessati.
12. Ove il Corso di Studio non deliberi entro trenta giorni dalla acquisizione della documentazione, la corrispondenza tra programma da sostenere all'estero e programma dell'Ateneo leccese puo` essere stabilita dal Preside di Facolta`.
13. In caso di contrasto tra il docente e lo studente assegnatario della borsa, il Preside esamina la questione e decide sulla materia, sentito lo studente interessato.
D) Documentazione che lo studente deve esibire al rientro in sede
14. Al rientro in sede lo studente deve esibire all'Ufficio competente dell'Universita di Lecce una attestazione scritta con l'indicazione del periodo effettivo di permanenza all'estero. Deve inoltre esibire al docente dell'Ateneo leccese titolare dell'insegnamento, che lo studente ha seguito all'estero e del quale chiede il riconoscimento dell'esame (totale o parziale), attestazione scritta del programma sostenuto del voto riportato, copia di eventuali prove scritte effettuate ed ogni altro documento che consenta (ove possibile) una valutazione piena ed approfondita degli studi svolti.
15. Copia della documentazione va consegnata al Consiglio di Corso di Studio interessato.
E) Riconoscimento degli esami sostenuti all'estero e riconoscimento del voto
16. Sulla base della documentazione di cui al precedente punto D), il Corso di Studio, su proposta del docente titolare dell'insegnamento sostenuto, riconosce, parzialmente o totalmente, ognuno degli esami sostenuti all'estero. Il voto va stabilito in trentesimi, tenendo conto delle informazioni in possesso del Corso di Studio, delle tradizioni accademiche italiane e del paese nel quale e'stato effettuato il soggiorno, del parere dei docenti delle materie seguite o di quelle affini. Il Corso di Studio puo` formulare tabelle di conversione dei voti tra i vari paesi che partecipano ai programmi di scambio.
17. Qualora ritenga che la materia svolta in un corso seguito all'estero non sia interamente corrispondente a quella di un analogo corso svolto presso l'Universita` italiana, il Corso di Studio può richiedere che il programma svolto all'estero sia integrato; lo studente sara` quindi tenuto a sostenere un esame integrativo nel corso indicato dal Corso di Studio. In tal caso il voto sara` quello stabilito dalla commissione d'esame, che terrà conto della documentazione trasmessa dal Corso di Studio.
18. Ove il Corso di Studio non si pronunzi sul riconoscimento entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta del docente titolare del corso e della documentazione, il Presidente del Corso di Studio, con i poteri del Consiglio, delibera sulla proposta di riconoscimento formulata dal docente.
19. In caso di contrasto tra il docente e lo studente partecipante al PIC, il Consiglio di Corso di Studio esamina la questione e decide sulla materia, sentito lo studente.
20. Gli esami o gli scambi cosi approvati saranno registrati sul curriculum dello studente e sul suo libretto universitario con il voto stabilito e con la dizione "Sostenuto nell'ambito del PIC (seguito dal nome del PIC)". Le Segreterie-studenti apporranno la medesima indicazione nei loro atti di archivio, che registrano la carriera degli studenti.
21. In ogni caso non potra` essere superato il tetto di sei esami sostenuti all'estero.
Art. 19. TUTELA DEI DIRITTI DELLO STUDENTE
1. Agli studenti e'garantito il diritto all'informazione mediante publicizzazione tempestiva delle attivita` didattiche ( orari delle lezioni, calendario delle sessioni d'esame, orari di ricevimento degli studenti, disposizioni relative all'assegnazione della tesi di laurea, ecc.).
2. Per la tutela dei diritti degli studenti si rimanda al comma 1 dell'art. 26 dello Statuto dell'Universita` di Lecce.
Art. 20. FUNZIONI DISCIPLINARI
1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell'Universita` di Lecce viene esercitata da una Commissione costituita dal Rettore, che la presiede, dai Presidi di Facolta` e da un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli studenti.
2. Il Consiglio degli studenti designa il proprio rappresentante nella prima riunione successiva alla costituzione dell'organo ed il mandato ha la medesima durata del mandato del Consiglio. La designazione avviene a maggioranza assoluta dei componenti del collegio.
3. La funzione disciplinare e'esercitata in conformita` della normativa vigente. La irrogazione delle sanzioni e'deliberata a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.
Art. 21. ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO STUDIO
1. L'Universita di Lecce attribuisce ai propri studenti un titolo di studio alla fine del loro ciclo di studi. Il titolo di studio (di Diploma, di Laurea, di Dottorato, di Specializzazione) si consegue secondo le modalita` indicate nei Regolamenti delle strutture didattiche e riportate nel Manifesto annuale degli studi.
2. Su proposta dei Consigli di Corso di studio, le Facolta` deliberano sui criteri di composizione delle commissioni che conferiscono i titoli accademici.
3. Fatto salvo quanto fissato al comma 2 del presente articolo, la Commissione dell'esame per il conferimento del titolo, e' nominata dal Rettore, su proposta del Preside della Facolta`.
4. I Presidi comunque predispongono ed inviano al Rettore, entro il 15 settembre, la programmazione delle sessioni degli esami di laurea o di diploma.
5. I candidati all'esame per il conseguimento del titolo di studio devono avere sostenuto positivamente tutti gli esami di profitto, previsti nel piano di studio, non oltre il settimo giorno antecedente la data dell'appello di esame di laurea o di diploma.
6. L'esame per il conseguimento del titolo di studio consiste nella discussione di un elaborato scritto, che lo studente dovra` preparare sotto la responsabilita` di un docente dell'Universita di Lecce, in conformita della normativa fissata dalla relativa struttura didattica.
7. Le Facolta` potranno stabilire prove integrative dell'elaborato scritto da presentare nell'esame finale.
8. Le strutture didattiche, all'interno dei loro Regolamenti, definiranno le caratteristiche cui dovranno essere omologati tali elaborati scritti, definiti "Tesi di Laurea" o "Tesi di Diploma", di "Dottorato", di "Specializzazione". Alle singole strutture e'altresi`i` demandata la definizione della normativa inerente eventuali tempi per la richiesta della tesi e per la compilazione della stessa.
9. La domanda di ammissione all'esame di laurea o di diploma, corredata dal titolo definitivo della tesi, deve pervenire alla segreteria studenti entro il 15 maggio per la sessione estiva, il 15 settembre per la sessione autunnale ed il 15 gennaio per quella invernale.
10. La tesi di laurea o di diploma deve essere depositata presso la segreteria studenti entro il ventesimo giorno dalla data fissata per l'esame di laurea o di diploma.
11. La votazione finale per il conseguimento del diploma universitario e del diploma di laurea va da 66 a 110/110.
12. Per il conseguimento del diploma di laurea e diploma universitario la commissione deve essere composta da 11 docenti, di cui almeno 6 professori di ruolo. Possono far parte della Commissione membri esterni all'Universita`, purche'in numero non superiore a due.
13. L'esame si intende superato qualora venga raggiunto almeno un punteggio di 66/110. In caso di ritiro del candidato o di riprovazione, l'esame puo` essere ripetuto nella sessione successiva. Solo in caso di raggiungimento del punteggio massimo, e su proposta dei relatori, puo` essere aggiunta la lode, purché vi sia l'unanimita`.