Incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari Disposizioni in attuazione del c.2 dell'art.4 della L.370/99

Art. 1

Fondi disponibili

I fondi che I'Ateneo rende disponibili per gli obiettivi di cui all'art. 4 della Legge 370/1999 provengono per il 50% dalle risorse di cui all'art. 24, comma 6, del Decreto legislativo 3.2.1993, n. 29 e successive modificazioni, ivi compreso quanto stabilito dal comma 1 del medesimo art. 4, e per il restante 50% da risorse prelevate dal bilancio dell'Universita` di Lecce.

Art. 2

Destinatari del benefici

Sino all'entrata in vigore delle nuove norme sullo stato giuridico del personale docente, i destinatari dei benefici di cui alla Legge 370/1999 sono i professori che si trovino nelle condizioni previste dalla lettera a) - comma 2 - dell'art. 4 della medesima legge e per i quali intervenga, un positivo parere del nucleo di valutazione, come richiesto dalla lettera c) del medesimo articolo.

Art. 3

Assegnazione dei compensi

I compensi vengono erogati su documentata istanza inoltrata dagli interessati all'ufficio del personale, nel periodo 1-31 gennaio e tengono conto della situazione maturata nell'anno solare precedente. Le domande vengono sottoposte al parere vincolante del nucleo di valutazione che e` chiamato a decidere su:

a)
Le domande da ammettere,in quanto ricorrono le condizioni previste dalle lettere a) e c) del 2 comma dell'art. 4 della legge citata;
b)
Le condizioni previste dal punto 1 della lettera b) dello stesso comma, da valutarsi con criteri omogenei e con punteggio differenziato fra 1 e 5;
c)
Le condizioni previste dal punto 2 della lettera b) dello stesso comma, da valutarsi con criteri omogenei e con punteggio differenziato fra 1 e 5.

Ai punteggi di cui alla precedente lettera b) viene attribuito un coefficiente di moltiplicazione pari a 1; ai punteggi di cui alla precedente lettera c) viene attribuito un coefficiente di moltiplicazione pari a 2.

Il punteggio massimo assegnabile e` pari a 15.

Sino all'entrata in vigore delle nuove norme sullo stato giuridico del personale docente, la somma massima erogabile e` pari a £. 30 milioni su base annua e per il punteggio massimo.

Art. 4

Limiti di spesa

Nella eventualita` che le risorse accantonate, nella misura indicata nel precedente articolo 1, non dovessero risultare sufficienti, il compenso a clascuno spettante sara` proporzionalmente ridotto. Nella eventualita` invece che le somme da erogarsi siano inferiori a quelle complessivamente disponibili, l'importo residuo viene riportato in aumento sul medesimo capitolo per l'esercizio finanziario seguente.